Dal 2019 riprende la concessione di contributi statali a privati possessori o detentori di beni culturali tutelati per interventi conservativi e di restauro

18/12/2018

Il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), unifica e precisa le disposizioni relative alla facoltà di partecipazione economica dello Stato alla realizzazione di interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, realizzati a cura del proprietario, possessore o detentore, di beni formalmente sottoposti alla tutela del Decreto citato.  La partecipazione economica dello Stato è inserita da decenni nella legislazione relativa alla tutela dei beni culturali, sia per il rilevante interesse per la collettività, dei beni sottoposti a “tutela”, sia in considerazione di alcune limitazioni ed obblighi che anche il decreto del 2004, fissa per il proprietario o detentore del bene.

Se fino al 2018 è stata sospesa la concessione di contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni da parte del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, torneranno ad essere concessi, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. (Legge di bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017)

Infatti sia l’art. 1 (Principi) che l’art. 30 (Obblighi conservativi) del citato D.Lgs. 42/04 stabiliscono per lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, per le persone giuridiche private senza fine di lucro e per i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, l’obbligo di garantirne la conservazione e, per quanto possibile, la fruizione.

Le modalità di accesso ai contributi sono fissate dagli artt. 31, 35, e 37, sia per quanto riguarda il contributo in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale, sull’importo ammissibile a contributo) che per quanto attiene il contributo in conto interessi (pagamento degli interessi, fino a sei punti percentuale) sul mutuo contratto dal possessore o detentore del bene per la realizzazione dell’intervento.

Per poter usufruire di tali benefici il bene deve risultare sottoposto alla formale tutela della legge e gli interventi da realizzare debbono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art.21.

Al comma 2 dell’art. 31 si legge testualmente: “In sede di autorizzazione dei lavori, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge”.

Sono previsti due “istituti” distinti, ed attivabili per gli stessi lavori:

- contributi in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale) artt. 35 e 36, per un ammontare non superiore alla metà della spesa sostenuta, pertanto nella misura massima del 50% dell’importo, (se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare, art. 35).

- contributi in conto interessi (interessi bancari su mutuo) art. 37; il Ministero corrisponde fino a sei punti percentuale, sul capitale richiesto dal proprietario del bene a titolo di mutuo, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata.

L’importo economico ammissibile, per le richieste dei due contributi, è quello relativo all’importo dei lavori ed agli oneri accessori (es. parcelle professionali, occupazione di suolo pubblico, ecc.), con esclusione dell’IVA (che non è un onere ma un’imposta).

Il contributo in conto capitale viene erogato a seguito della realizzazione dei lavori (completi o lotto funzionale) e dopo la presentazione di una documentazione “consuntiva” relativa agli stessi, sulla quale la Soprintendenza competente, effettua specifico collaudo con riscontri tecnici ed amministrativi, anche in sito.

Il contributo in conto interessi, sul mutuo contratto dal beneficiario, può essere attivato già a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e della prescritta dichiarazione di ammissibilità.

 

Per maggiori informazioni sulla modulistica e la procedura da seguire:
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche
http://sabapmarche.beniculturali.it/
Piazza del Senato, 15
60100 Ancona AN
Tel. +39 071 22831

Posta elettronica

sabap-mar@beniculturali.it
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche
Centralino 071.50294220
E mail sr-mar@beniculturali.it