Recupero e protezione patrimonio tra le macerie
D.L. 189/2016 Art. 28 disposizioni in materie di trattamento e trasporto del materiale derivante da crollo degli edifici
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
Procedure di rimozione delle Macerie dei Beni culturali Circolare Mibact 12/08/2016
1.mappatura:individuazione delle tipologie di macerie
2. Associare quanto più possibile materiale derivante da crollo alla sua originaria localizzazione
3.Selezione e cernita o in loco o in luoghi individuati con la Regione
Obiettivo attività sulle macerie
recuperare e quanto più materiale per il futuro ripristino degli edifici perché il loro riutilizzo contribuirà fortemente alla restituzione della identità dei luoghi interessati dal sisma